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STATUTO
Associazione
Culturale
"Tempo & Memoria"
Polla (Salerno)
Art. 1 Costituzione e Sede
E' costituita con sede nel Comune di Polla (SA)
l'associazione culturale e di impegno civile denominata "Associazione
Culturale Tempo & Memoria”, con sede in via Garibaldi n° 104.
La sede potrà essere trasferita
con semplice delibera dell’Assemblea.
L’associazione è disciplinata dal
presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari.
Art. 2 Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 3 Scopi e finalità
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti
principi:
-
Assenza di fine di lucro.
-
Democraticità della struttura.
-
Elettività e gratuità delle cariche sociali.
-
Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
quali svolgono la loro attività in modo personale e spontaneo.
L'Associazione si propone di
promuovere e sostenere iniziative volte alla crescita culturale, sociale ed
economica del paese e del Comune di appartenenza attraverso le seguenti
attività:
-
Lavorare per il recupero dell’identità storica del
paese riscoprendone e valorizzandone le tradizioni ed il patrimonio artistico
ed ambientale.
- Contribuire ad elevare il livello culturale delle
cittadinanza attraverso la promozione di idonee iniziative.
- Risvegliare ed incoraggiare nei cittadini il senso di
appartenenza e di responsabilità verso il proprio paese e la società attraverso
una partecipazione attiva alla vita della comunità.
- Essere portavoce presso le organizzazioni e le istituzioni
competenti dei problemi di interesse dell’intera cittadinanza o di particolari
gruppi sociali, attraverso la cui soluzione favorire la piena realizzazione dei diritti del singolo
cittadino.
- Incoraggiare la partecipazione giovanile alla vita sociale
del paese attraverso attività culturali, ludiche, teatrali, ricreative e
sportive volte a favorirne la realizzazione personale.
L'Associazione si avvale di ogni
strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, della collaborazione con
altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine
di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Art. 4 Soci
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato
tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il
raggiungimento degli scopi prefissi.
Sono Soci dell'associazione:
- SOCI FONDATORI: Persone fisiche o giuridiche che
hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con
deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno
ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente
associativo.
-
SOCI OPERATIVI: Persone fisiche o giuridiche che
aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria e
versando un’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
-
SOCI ONORARI: Persone fisiche o giuridiche e gli
enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro
opera a favore dell'associazione.
-
SOCI SOSTENITORI o PROMOTORI: Tutti coloro che
contribuiscono agli soci dell’associazione in modo gratuito o mediante
conferimento in denaro o in natura.
I Soci Onorari, Sostenitori o Promotori possono
partecipare solo come osservatori alle riunioni dell’Assemblea dei Soci.
L’ammissione a Socio
dell’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide anche senza
obbligo di motivazione l’eventuale esclusione per motivi che possano nuocere
all’esistenza ed al buon nome dell’associazione stessa.
L'iscrizione decorre dalla data
di delibera del Consiglio Direttivo.
Gli associati sono tenuti ad
osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le
deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell’associazione.
Tutti i Soci cessano di
appartenere all'associazione per:
-
Decesso.
-
Mancato versamento della quota associativa per almeno
due anni.
-
Rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al
Consiglio Direttivo:
-
tale rinuncia avrà decorrenza immediata.
-
Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 Diritti ed
obblighi dei Soci
Tutti i soci hanno diritto a
partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega scritta, a
svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza
all'associazione.
I soci sono tenuti a rispettare
le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato
dall'Assemblea dei Soci e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 6 Organi
dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
-
L’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
-
Il Presidente.
Art. 7 L’Assemblea dei
Soci
L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e,
in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal
Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni
prima della data fissata, con comunicazione scritta consegnata a mano, lettera
espresso o raccomandata, fax o e-mail.
La convocazione può avvenire
anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve
provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro
trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'Assemblea
è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti
in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio. In seconda
convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega
scritta.
Ciascun Socio non può essere
portatore di più di una delega scritta.
L'Assemblea dei Soci ha i
seguenti compiti:
-
Elegge i membri del Consiglio Direttivo.
- Approva il programma di attività proposto dal Consiglio
Direttivo ed esprime proposte da inserire nello stesso.
-
Delibera in merito ai bilanci.
-
Delibera in merito alle richieste di modifica dello
Statuto presentate dal consiglio Direttivo o da almeno un terzo dell’Assemblea
dei Soci.
- Delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione
stessa.
-
Ratifica l’entità delle quote sociali annue stabilite
dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell'Assemblea
dei Soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Le modifiche dello Statuto devono
essere approvate con la maggioranza assoluta dei Soci dell’associazione.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest’ultimo
da un membro del Consiglio Direttivo designato dall’Assemblea stessa.
Le funzioni di Segretario sono
svolte dal Segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da
persona, nominata dall’Assemblea.
Le decisioni prese
dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegna tutti i Soci sia
dissenzienti che assenti.
Art.8 Il Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è
composto da sei membri:
-
Un Vice Presidente.
- Un Segretario.
-
Un Tesoriere.
-
Tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del
giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data
fissata, con comunicazione scritta consegnata a mano, lettera espresso o
raccomandata, fax o e-mail.
Solo in caso di urgenza il
Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore.
La convocazione può avvenire
anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15
giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla
convocazione.
Per la validità delle riunioni del
Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello
stesso.
Il Consiglio Direttivo ha i
seguenti compiti:
-
Nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il
Tesoriere ed il Segretario.
- Nomina i membri delle commissioni di studio, dei
comitati e degli altri eventuali organi che di volta in volta si riterrà utile
costituire.
-
Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci
annuali.
- Determina il programma di lavoro in base alle linee di
indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
-
Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.
-
Delibera in merito all’espulsione dei Soci.
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di
propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza.
-
Può proporre modifiche o integrazioni dello Statuto.
- Stabilisce le quote annuali dovute dai Soci.
Le cariche del Consiglio
Direttivo sono gratuite.
Art.9 Il Presidente
Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, è eletto da quest'ultima nel suo seno a
maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.
La prima nomina è ratificata
nell’Atto Costitutivo.
Può essere eletto alla carica di
Presidente ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno
d’età.
Il Presidente ha rappresentanza
dell'associazione e convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e
del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di
impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art.10 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci a
maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.
Può essere eletto alla carica di
Vice Presidente ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo
anno d’età.
Il Vice Presidente collabora con
il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Art.11 Il Segretario
Il Segretario è eletto
dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane
in carica per 3 anni.
Può essere eletto alla carica di
Segretario ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno
d’età.
Il Segretario collabora con il
Presidente ed il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:
-
Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro
dei Soci.
-
E’ responsabile della redazione e della conservazione
dei verbali.
-
Provvede al disbrigo della corrispondenza.
Art.12 Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto
dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane
in carica per 3 anni.
Può essere eletto alla carica di
Tesoriere ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno
d’età.
Il Tesoriere collabora con il
Presidente ed il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:
- E’ responsabile dell’eventuale patrimonio
dell’associazione.
-
Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento
delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art.13 I Consiglieri
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci a
maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.
Può essere eletto alla carica di
Consigliere ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo
anno d’età.
I Consiglieri collaborano con gli
altri membri del Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità
dell’associazione.
Art.14 Durata delle
cariche
Tutte le cariche sociali hanno la
durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni
effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.15 Quota sociale
La quota sociale è a carico dei Soci ed è fissata
dall'Assemblea dei Soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in
caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
I Soci minorenni versano la metà
della quota sociale.
I Soci non in regola con il
pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea
dei Soci né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono
elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.16 Risorse economiche
Le risorse economiche per il
conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire
alle spese di funzionamento della stessa saranno costituite:
- Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio
Direttivo.
-
Da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni ed iniziative).
-
Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e
rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati,
diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.
-
Da contributi di organismi internazionali.
-
Da entrate derivanti da attività commerciale e
produttive marginali previste dalla legge.
Il patrimonio sociale,
indivisibile, è costituito da:
-
Beni mobili ed immobili.
-
Donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita
dell’associazione i singoli Soci non possono chiedere la divisione delle
risorse comuni.
Art.17 Esercizio sociale
L’anno sociale inizia il 1 Ottobre e termina il 30 Settembre
di ciascun anno.
Art.18 Modifiche allo
statuto
Il presente Statuto può essere modificato o integrato
dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Soci dell’associazione e su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un
terzo dei membri dell’Assemblea.
Art. 19 Scioglimento
dell’associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi
diritto al voto.
L'eventuale patrimonio esistente
sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall’Assemblea dei Soci.
Art.20 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
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