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STATUTO ASSOCIAZIONE

 

STATUTO 

Associazione Culturale 

"Tempo & Memoria"

Polla (Salerno)

 

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita con sede nel Comune di Polla (SA) l'associazione culturale e di impegno civile denominata "Associazione Culturale Tempo & Memoria”, con sede in via Garibaldi n° 104. 

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che si rendessero necessari.

Art. 2 Durata

 La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 3 Scopi e finalità

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

-         Assenza di fine di lucro.

-         Democraticità della struttura.

-         Elettività e gratuità delle cariche sociali.

-         Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la loro attività in modo personale e spontaneo.

L'Associazione si propone di promuovere e sostenere iniziative volte alla crescita culturale, sociale ed economica del paese e del Comune di appartenenza attraverso le seguenti attività:

-         Lavorare per il recupero dell’identità storica del paese riscoprendone e valorizzandone le tradizioni ed il patrimonio artistico ed ambientale.

-        Contribuire ad elevare il livello culturale delle cittadinanza attraverso la promozione di idonee iniziative.

-        Risvegliare ed incoraggiare nei cittadini il senso di appartenenza e di responsabilità verso il proprio paese e la società attraverso una partecipazione attiva alla vita della comunità.

-        Essere portavoce presso le organizzazioni e le istituzioni competenti dei problemi di interesse dell’intera cittadinanza o di particolari gruppi sociali, attraverso la cui soluzione favorire la piena  realizzazione dei diritti del singolo cittadino.

-        Incoraggiare la partecipazione giovanile alla vita sociale del paese attraverso attività culturali, ludiche, teatrali, ricreative e sportive volte a favorirne la realizzazione personale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della  collaborazione con altre associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4  Soci

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi prefissi.

Sono Soci dell'associazione:

-        SOCI FONDATORI: Persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica, in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo. 

-         SOCI OPERATIVI: Persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’associazione prestando un’attività gratuita e volontaria e versando un’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. 

-         SOCI ONORARI: Persone fisiche o giuridiche e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione. 

-         SOCI SOSTENITORI o PROMOTORI: Tutti coloro che contribuiscono agli soci dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I Soci Onorari, Sostenitori o Promotori possono partecipare solo come osservatori alle riunioni dell’Assemblea dei Soci.

L’ammissione a Socio dell’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide anche senza obbligo di motivazione l’eventuale esclusione per motivi che possano nuocere all’esistenza ed al buon nome dell’associazione stessa.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

Tutti i Soci cessano di appartenere all'associazione per:

-         Decesso.

-         Mancato versamento della quota associativa per almeno due anni.

-         Rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo:

-         tale rinuncia avrà decorrenza immediata.

-         Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5  Diritti ed obblighi dei Soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega scritta, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei Soci e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 6  Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

-         L’Assemblea dei Soci.

-        Il Consiglio Direttivo.

-         Il Presidente.

Art. 7  L’Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta consegnata a mano, lettera espresso o raccomandata, fax o e-mail.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla    convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è        regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega scritta.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega scritta.

L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

-         Elegge i membri del Consiglio Direttivo.

-        Approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo ed esprime proposte da inserire nello stesso.

-         Delibera in merito ai bilanci.

-         Delibera in merito alle richieste di modifica dello Statuto presentate dal consiglio Direttivo o da almeno un terzo dell’Assemblea dei Soci.

-        Delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.

-         Ratifica l’entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei Soci dell’associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza anche di quest’ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dall’Assemblea stessa.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegna tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Art.8  Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da sei membri:

-         Un Vice Presidente.

-        Un Segretario.

-         Un Tesoriere.

-         Tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 3 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta consegnata a mano, lettera espresso o raccomandata, fax o e-mail.

Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

-         Nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

-        Nomina i membri delle commissioni di studio, dei comitati e degli altri eventuali organi che di volta in volta si riterrà utile costituire.

-         Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci annuali.

-        Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

-         Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci.

-         Delibera in merito all’espulsione dei Soci.

-        Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

-         Può proporre modifiche o integrazioni dello Statuto.

-        Stabilisce le quote annuali dovute dai Soci.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite.

Art.9  Il Presidente

Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, è eletto da quest'ultima nel suo seno a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3  anni.

La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.

Può essere eletto alla carica di Presidente ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.

Il Presidente ha rappresentanza dell'associazione e convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art.10  Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.

Può essere eletto alla carica di Vice Presidente ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Art.11 Il Segretario

Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.

Può essere eletto alla carica di Segretario ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.

Il Segretario collabora con il Presidente ed il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:

-         Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci.

-         E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali.

-         Provvede al disbrigo della corrispondenza.

Art.12  Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.

Può essere eletto alla carica di Tesoriere ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.

Il Tesoriere collabora con il Presidente ed il Vice Presidente e ha i seguenti compiti:

-        E’ responsabile dell’eventuale patrimonio dell’associazione.

-         Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

-        Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.13  I Consiglieri

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice dei propri componenti e rimane in carica per 3 anni.

Può essere eletto alla carica di Consigliere ogni Socio dell’associazione che abbia compiuto il diciottesimo anno d’età.

I Consiglieri collaborano con gli altri membri del Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità dell’associazione.

Art.14  Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.15  Quota sociale

La quota sociale è a carico dei Soci ed è fissata dall'Assemblea dei Soci. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci minorenni versano la metà della quota sociale.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16   Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa saranno costituite:

-        Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

-         Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative).

-         Da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, Enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

-         Da contributi di organismi internazionali.

-         Da entrate derivanti da attività commerciale e produttive marginali previste dalla legge.

Il patrimonio sociale, indivisibile, è costituito da:

-         Beni mobili ed immobili.

-         Donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli Soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Art.17  Esercizio sociale

L’anno sociale inizia il 1 Ottobre e termina il 30 Settembre di ciascun anno.

Art.18  Modifiche allo statuto

Il presente Statuto può essere modificato o integrato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci dell’associazione e su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea.

Art. 19  Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall’Assemblea dei Soci.

Art.20  Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.       

 

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